ATTO COSTITUTIVO
“A.N.B.A. Associazione Nazionale
Bioenergetica
ACMOSâ “
In Via delle Fosse, nr 29
47900 RIMINI , si sono riuniti
il giorno ventitre novembre anno duemilasei alle ore quindici e trenta
23/11/2006
- ore 15,30
per costituire un'associazione i seguenti signori:
·
·
Patrizia Grandi;
nata a Bologna il 23-02-1957; residente
in via Vittorio Bigari, nr 14 – BOLOGNA;
C.F: GRNPRZ57B63A944L.
·
Magda Scalini;
nata a Imola (BO) il 19-09-1963; residente in Via Case di Dozza, nr 34 – 40026
IMOLA (BO); C.F: SCLMGD63P59E289D.
·
Lucia Atzeri;
nata a Bologna il 15-10-1958; residente in via Lamone, nr 11 – RAVENNA; C.F: TZRLCU58R55A9AAI.
·
·
Iris Gregoriev nata
a Meana di Suza (To) il 15/10/1947 e residente in Borgata Tora, 2 10094 Giaveno (To) CF GRGRSI47R55F074S
·
Carla Fino nata
a Foggia il 31/10/1952 e residente in Via Michele De Marco, 50 00169 Roma CF
FNI52R71D643V
·
René Naccachian;
nato a Tripoli (LIBANO) il 30-12-1936
Residente in rue des Poissonniers, nr 10 bis – 92200
NEUILLY-SUR-SEINE - France ,
che interviene anche quale legale rappresentante dela Società S.B.J.
International con sede a Parigi (Francia) Rue Lafayette, 11 che e’ proprietaria
del marchio e del metodo denominato ACMOSâ
I presenti chiamano a
presiedere la riunione il Sig.
Il Presidente ricorda i
motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione
del sodalizio e legge lo Statuto
Associativo. Il Presidente comunica ai presenti che
deliberano
·
di approvare lo Statuto così come letto ed
esposto dal Presidente
·
che l'associazione venga chiamata ' A.N.B.A. Associazione Nazionale Bioenergetica ACMOSâ
con sede in Via delle Fosse, nr 29 –
47900 RIMINI
·
nominano
o
o
Patrizia
Grandi con la carica di Vicepresidente
o
Magda
Scalini con la carica di Consigliere-Segreterio
o
Lucia
Atzeri con la carica di Revisore Unico
o
Iris
Gregoriev con la carica di supplente del Revisore Unico;
o
o
Carla
Fino con la
carica di supplente del Probiviro Unico;
o
René
Naccachian Fondatore del metodo ACMOSâ in
qualità di Socio Onorario
Non essendoci altro da discutere e/o
deliberare e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente scioglie
l’assemblea.
Il presidente Il
segretario
Gli altri presenti
Patrizia Grandi
Lucia Atzeri
Iris Gregoriev
Carla Fino
René Naccachian
STATUTO
“A.N.B.A. Associazione Nazionale Bioenergetica ACMOS®”
1.1 E' costituita con
sede Via delle Fosse, nr 29 – 47900 RIMINI
un'associazione denominata “ A.N.B.A. Associazione Nazionale Bioenergetica ACMOS® “. Di seguito denominata Associazione
ART.2
– OGGETTO SOCIALE
L'Associazione ha per
oggetto sociale :
·
la ricerca e la promozione culturale
riguardanti il campo della Bionergetica,
·
la diffusione del Metodo ACMOS®.
L'Associazione è’ attualmente l’unico soggetto Italiano ufficialmente
riconosciuto e autorizzato dalla SBJ International di Parigi alla diffusione
del Metodo ACMOS®
·
l’organizzazione di studi, ricerche,
convegni, seminari, dibattiti, corsi teorico-pratici riguardanti il campo della
Bionergetica secondo i principi e
·
la produzione, pubblicazione e diffusione di
materiale formativo ed informativo sia scientifico che divulgativo;
·
la diffusione del metodo ACMOS® (Accordo del Corpo Materia con le Onde
Soprasensibili) in Italia
·
la formazione di operatori professionisti;
·
il
riconoscimento degli operatori bioenergetici ACMOS® presso le
istituzioni regionali, nazionali ed europee e, a tal fine, promuovere e
sostenere un codice deontologico professionale in ogni settore costituito. L’associazione
non sostituisce un organo sindacale o di categoria degli associati e non si
assume alcuna responsabilità giuridica e civile in merito a qualsiasi attività
professionale, ma lascia questo compito ad ogni associato attraverso le
Istituzioni regionali, nazionali e le
associazioni di categoria.
3.1 Per
il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà
·
svolgere qualsiasi attività connessa
all'oggetto sociale,
·
prendere
in locazione immobili e attrezzature e
stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in
genere,.
·
aprire sedi, uffici e recapiti in Italia e
all’estero,
3.2 E'
fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse
all'oggetto sociale.
4.1 L'Associazione non persegue fini di lucro.
4.2
E’
[f1]fatto
divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non [f2]siano
imposte dalla Legge. Gli utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale saranno tassativamente destinati a
totale vantaggio per la realizzazione dell'attività istituzionali e di quelle
direttamente connesse.
5.1 I soci si distinguono nelle diverse categorie:
a)Onorari
b)Fondatori
c)Effettivi
5.2 Non
possono essere ammessi soci temporanei.
5.3 Possono
essere Soci onorari:
·
i cittadini italiani e/o stranieri che si
siano particolarmente distinti nel settore di attività della Associazione o che
abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
·
altre
personalità, insigni per pubblico riconoscimento.
5.4 Le
nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea costituente della
Associazione, alla Assemblea Straordinaria dei Soci e al Consiglio
Direttivo.
5.5 I
Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono
essere eletti a cariche sociali.
5.6 Sono
Soci Fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.
5.7 Possono
essere Soci effettivi i cittadini italiani e stranieri che avendone
fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo
discrezionale ed insindacabile giudizio.
5.8 Hanno
diritto di voto alle Assemblee tutti i soci maggiori d'età, purchè in regola
con ogni pagamento dovuto all'Associazione.
5.9 Tutti
i soci usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature della
associazione. Potranno essere istituiti servizi specifici e conformi
all’oggetto sociale rivolti esclusivamente a soci dell’associazione per la cui fruizione verrà richiesto uno
specifico versamento da parte dei soci utilizzatori.
6.1 Le
quote o contributi associativi e i conseguenti obblighi e diritti dei Soci, di
qualsiasi categoria non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non sono rivalutabili.
6.2 Il
socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle
disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque
indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio
Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.
6.3 Ciascun
socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del
presente Statuto.
6.4 La
qualifica di socio si perde:
a)
per dimissioni;
b)
per morosità nel pagamento nei termini stabiliti, della quota annuale o dei servizi specifici,
c)
per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è
insindacabile ed inappellabile.
7.1 Gli
Organi Sociali dell'Associazione sono costituiti da
a)
l'Assemblea dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Vice Presidente;
e)il
Segretario;
f)
il Collegio dei Probiviri;
g) il Collegio dei Revisori
a)la
discussione e l'approvazione della relazione tecnica e finanziaria presentata
dal Consiglio Direttivo;
b)l'approvazione
del rendiconto economico e finanziario,
c)approvazione
del bilancio preventivo,
d)l'elezione
del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo e di tutti gli altri
eventuali organi previsti dallo Statuto;
e)l’approvazione
degli eventuali regolamenti:
f)ogni
altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del
sodalizio e non espressamente risrvato alla competenza dell'Assemblea
Straordinaria.
Statuto, sulle questioni di particolare
importanza e gravità per la
vita ed il funzionamento
dell'Associazione e sullo scioglimento
dell'Associazione.
8.7 Entrambe
le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento,
dal Vice Presidente o dal consigliere
avente maggiore anzianità come socio, ove due Consiglieri avessero pari
anzianità come socio, la presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano
di età tra i due.
8.8 Il
Presidente dell'Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre
soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori, In casi di assenza
od i impedimento del Segretario il Presidente incarica uno dei Soci della
redazione verbale.
8.9 L'Assemblea
Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in
prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale
costituito dai Soci con diritto di voto.
8.10
Trascorsa un'ora da quella fissata per la
prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria si intende riunita in seconda
convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti o rappresentati.
8.11
L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto
favorevole della maggioranza semplice del totale dei Soci con diritto di voto
presenti o rappresentati.
8.12
L'Assemblea Straordinaria in prima
convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la
metà del totale costituito dai Soci.
8.13
Trascorsa un'ora da quella fissata per la
prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria si intende riunita in seconda
convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti o rappresentati.
8.14
Per
le modificazioni dello Statuto l'Assemblea Straordinaria delibera sia in prima
che in seconda convocazione se risultano presenti o rappresentati almeno il
dieci per cento del totale dei Soci Effettivi e Fondatori.
8.15
Ogni socio Effettivo o Fondatore maggiore di
età ha diritto ad un voto e può farsi
rappresentare per delega scritta da un altro Socio Effettivo o Fondatore.
Nessun Socio, sia Effettivo o Fondatore, può ricevere più di tre deleghe.
8.16
L'Assemblea vota, a scelta del suo
Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto,
a meno che almeno la metà dei voti
presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto.
L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche
sociali. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di
chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi
lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio di
qualunque categoria può prenderne visione.
9.1 Il
Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare,
e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti
attribuzioni, facoltà e funzioni:
a)
proporre
alla assemblea l’emanazione di regolamenti
ritenuti opportuni per il buon funzionamento dell’Associazione;
b)
prendere
tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e conduzione
dell’Associazione inclusi l’assunzione ed il licenziamento del personale di
qualsiasi categoria;
c)
redigere
il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione;
d)
stabilire
l’importo delle quote associative per le diverse categorie di Soci e fissarne
le modalità di pagamento;
e)
determinare
i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne
le modalità di pagamento;
f)
decidere in maniera inappellabile in merito
all’accoglimento delle domande di ammissione all’Associazione da parte degli
aspiranti Soci.
9.2 Il Consiglio Direttivo è eletto ogni 3 anni
dall’Assemblea Ordinaria ed è composto, previa determinazione da parte dell’Assemblea
del numero dei suoi membri, da un minimo di
9.3 E’
fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in
altre società o associazioni nell’ambito della medesima attività della
Associazione, fatta salva specifica deroga deliberata in fase di nomina, da
parte dell’Assemblea.
9.4 I
membri del Consiglio Direttivo svolgeranno il loro incarico gratuitamente a
favore della Associazione
9.5 Il
Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici da
svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è
convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun
Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni
di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni
sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è
tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.
Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione
delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purchè sia
presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute
dal Presidente, o in sua assenza, da un Vice Presidente o dal Consigliere con
maggiore anzianità di Socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti,
e in caso di parità è prevalente il voto del Presidente dell’Associazione.
9.6 Le
accettazioni di nuovi Soci di qualsiasi categoria devono essere prese con la
maggioranza di voti dei membri del Consiglio Direttivo , e in caso di parità è
prevalente il voto del Presidente dell’Associazione. Le votazioni sono fatte
per alzata di mano o appello nominale o a scrutino segreto a giudizio del
Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che
esse avvengano a scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a
mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.
10.1Il
Presidente dell’Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta
anche agli effetti di legge l’Associazione stessa, convoca il Consiglio
Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il
rendiconto economico e finanziario ed il Preventivo annuale da presentare ai
soci. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono
esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in
difetto, dal Consigliere più anziano.
10.2Il
Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e
lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.
11.3Il
Segretario collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle decisioni del
Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee ed ha la responsabilità
di far osservare la disciplina interna dell’Associazione, anche nei riguardi
del personale dipendente.
12.1Le
entrate della società sono costituite:
a)
dalle
quote sociali;
b)
dalle
eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;
c)
dall’attività
finanziaria derivante dall’organizzazione di
eventi formativi e altre attività;
d)
da
tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della associazione.
12.2
Il patrimonio sociale è costituito:
a)
dalle
attrezzature e beni di proprietà della associazione;
b)
dagli
eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
c)
dalle donazioni, lasciti e successioni.
13.1L’esercizio
finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
13.2Il
Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico e finanziario
dell’attività svolta secondo la vigente normativa e lo sottopone alla
approvazione dell’Assemblea Ordinaria da convocarsi entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio.
13.3Il
rendiconto deve esser accompagnato da una relazione sull’andamento della
gestione.
14.1Il
Collegio Sindacale o Revisore Unico è
composto da uno (Revisore Unico) a tre membri effettivi (Collegio dei Revisori)
e da uno a due supplenti eletti dall’Assemblea. In caso di nomina del Collegio
dei Revisori i Sindaci Effettivi eleggono tra di loro il Presidente in
occasione della loro prima riunione. Il Collegio Sindacale o il Revisore Unico
ha il controllo della gestione contabile dell’Associazione e presenta una
relazione scritta all’Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di
un membro effettivo del Collegio subentrerà un Sindaco supplente.
15.1L’Assemblea
Ordinaria nomina tra i Soci il Collegio dei Probiviri o Probiviro Unico che
durano o dura in carica 3 anni e sono rieleggibili. Esso è composto da uno a
tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le
infrazioni commesse dai soci ed a comminare le sanzioni dall’1) al 4) di cui
all’art. 17. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede
sociale. Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto
definitivo il provvedimento.
16.1E’
passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile
direttamente o per tramite di terzi di inosservanza dello Statuto
dell’Associazione e delle altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo di
scorrettezze ovunque commesse, di comportamento non conforme alle dignità ed ai
doveri di Socio. Le sanzioni disciplinari sono:
1)
il
richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale;
2)
la
sospensione temporanea fino ad un massimo di 12 mesi da ogni attività sociale;
3)
la
radiazione.
La recidiva specifica o generica è considerata un’aggravante. La
radiazione di qualunque socio è deliberata per gravi motivi dall’assemblea
dell’Associazione previo accertamento degli addebiti da parte del Collegio dei
Probiviri.
17.1Nessuno
può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica
contestazione scritta degli addebiti. L’atto con il quale si comunicano gli
addebiti deve contenere l’invito all’incolpato a far pervenire al Collegio dei
Probiviri entro 15 gg. sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato
di persona. Ogni decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata
per iscritto all’incolpato ed al denunciante. Il Collegio dei Probiviri, nei
casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della
decisione e/o può procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione
cautelare dell’incolpato.
18.1Le
modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte dall’Assemblea
Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in
assemblea.
19.1L’Associazione
si scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci
appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto.
19.2L’Assemblea
è valida con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto a voto sia in prima che
in seconda convocazione.
19.3Per
l’approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno
4/5 dei voti validi.
19.4n caso di
scioglimento, per qualsiasi causa, tutto
il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dopo l’estinzione dei debiti
da parte dei Soci dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e saldo diversa
destinazione imposta dalla legge.
19.5L’individuazione
delle strutture cui devolvere il patrimonio sociale sarà effettuato
dall’Assemblea Straordinaria
20.1Per
tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge e
le norme stabilite dal Consiglio Direttivo. Tali norme che devono in ogni caso
non contrastare con i principi generali sanciti dallo Statuto, hanno efficacia
statutaria.